Nuovo bonus per chi assume: “Incentivo IO LAVORO” (“IO LAVORO”)
L’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) con il decreto n.44 del 06/02/2020 e il successivo decreto correttivo n.52 del 11/02/2020, nonché con il decreto n.66 del 21/01/2020, ha istituito il nuovo bonus denominato IncentivO LAVORO (IO LAVORO), che comporta uno sgravio contributivo per il datore che assume che può arrivare fino a € 8.060 annuo.

Beneficiari
I beneficiari sono tutti i datori di lavoro privati che assumano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone:
disoccupate ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.150/2015, ovvero “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
disoccupate ai sensi dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n.4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazione della Legge n.26/2019), ovvero “i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Inoltre, le persone disoccupate devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Importo dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.

Ambito territoriale
L’incentivo spetta per tutti i datori di lavoro che, indipendentemente dalla residenza del lavoratore, abbiano sede di lavoro ubicata nelle regioni:
“meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
“più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
“in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo è riconosciuto, anche in caso di lavoro a tempo parziale, esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (in tale caso non è richiesto il requisito di disoccupazione del lavoratore);
d) contratto di lavoro subordinato a favore del socio lavoratore di cooperativa.

Presentazione della domanda
Per poter fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso un apposito modulo telematico.
Cumulabilità con altri benefici
L’art.8 del D.D. ANPAL n.52/2020 e il D.D. ANPAL n.66/2020 specificano la possibilità di cumulare “IO Lavoro” con:
l’incentivo per chi assume i percettori di Reddito di Cittadinanza;
il bonus assunzioni specifici di alcune regioni del sud Italia di cui all’art. 3 del D.D. ANPAL 52/2020;
con l’esonero volto all’ assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.